Art. 4.
(Osservatorio banca-dati sui bilanci pubblici di genere)

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Corte dei conti l'Osservatorio banca-dati sui bilanci di genere delle pubbliche amministrazioni.
      2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha finalità di promozione e di controllo delle pubbliche amministrazioni nell'attuazione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.